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REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1982 relative all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 La convenzione figurante nell’allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti. Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione.
Articolo 2 Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti:
a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell’appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell’allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dall’etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell’appendice II della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell’allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dall’etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie;
c) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell’appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell’allegato B del presente regolamento. Articolo 3 1. Gli esemplari delle specie elencate nell’allegato C, parte 1, sono considerati come esemplari delle specie elencate nell’appendice I della convenzione.
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