Convenzione e allegato a
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Curiosità e cultura è a cura di Germain Lacroix Home Animali Convenzione e allegato a

Convenzione e allegato a

Animali
Venerdì 11 Marzo 2011 01:22
Indice
Animali pericolosi o .. in pericolo?
Legge 150 del 7 febbraio 1992
Regolamento Cee
Convenzione e allegato a
Interpretazioni e simboli
Elenco animali protetti e a rischio estinzione
Denuncia possesso animale

 

ALLEGATO A
CONVENZIONE
sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione


GLI STATI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per
la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto
dalle generazioni presenti e future;
COSCIENTI del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale,
ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;
RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della
loro fauna e della loro flora selvatiche;
RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione
di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento
a seguito del commercio internazionale;
CONVINTI che si devono prendere d’urgenza delle misure a questo scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Definizioni
Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un’altra interpretazione,
le espressioni seguenti significano:
i) “specie”: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle
medesime e geograficamente isolato;
ii) “specimen”:
i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte
oppure ogni prodotto ottenuto dall’animale, facilmente identificabili, e, per le
specie iscritte nell’appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto
dall’animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta
appendice;
iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell’appendice I, ogni parte oppure
ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie
iscritte nell’appendice II o nell’appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto
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ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle
suddette appendici;
iii) “commercio”: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione
con provenienza dal mare;
iv) “riesportazione”: l’esportazione di qualunque specimen precedentemente
importato;
v) “introduzione con provenienza dal mare”: il trasporto, in uno Stato, di specimens
di specie che sono stati presi nell’ambiente marino non sottoposto alla
giurisdizione di uno Stato;
vi) “autorità scientifica”: un’autorità scientifica nazionale designata conformemente
all’articol IX;
vii) “autorità amministrativa”: un’autorità amministrativa nazionale designata
conformemente all’articolo IX;
viii) “parte”: uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore.
Articolo II
Principi fondamentali
1. L’appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o
potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie
deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di
non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato
che in condizioni eccezionali.
2. L’appendice II comprende:
a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al
momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens
di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine
di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di
rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte
nell’appendice II in applicazione della lettera a).
3. L’appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di
sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il
loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del
commercio.
4. Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle
appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione.



 

Commenti  

 
+1 #1 Elenco animali protetti e a rischio estinzioneLillo 2015-02-16 12:18
Molto interessante questo articolo su gli animali in estinzione. grazie
Citazione
 

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