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ALLEGATO A CONVENZIONE sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
GLI STATI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; COSCIENTI del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche; RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche; RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale; CONVINTI che si devono prendere d’urgenza delle misure a questo scopo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo I Definizioni Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un’altra interpretazione, le espressioni seguenti significano: i) “specie”: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato; ii) “specimen”: i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti; ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall’animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell’appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall’animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice; iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell’appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell’appendice II o nell’appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto 12 ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette appendici; iii) “commercio”: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione con provenienza dal mare; iv) “riesportazione”: l’esportazione di qualunque specimen precedentemente importato; v) “introduzione con provenienza dal mare”: il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato; vi) “autorità scientifica”: un’autorità scientifica nazionale designata conformemente all’articol IX; vii) “autorità amministrativa”: un’autorità amministrativa nazionale designata conformemente all’articolo IX; viii) “parte”: uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore. Articolo II Principi fondamentali 1. L’appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. 2. L’appendice II comprende: a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza; b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell’appendice II in applicazione della lettera a). 3. L’appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio. 4. Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione.
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